Una lavoratrice, dipendente di un'azienda appaltatrice, non riceveva lo stipendio. Ha quindi agito in giudizio direttamente contro l'Ente Appaltante per cui la sua azienda lavorava. La Corte di Cassazione ha confermato questo diritto, stabilendo che l'azione diretta del lavoratore contro il committente rientra nella competenza del giudice del lavoro. Di conseguenza, la causa segue il rito del lavoro, che non prevede la sospensione estiva dei termini. Il ricorso dell'Ente Appaltante è stato quindi respinto perché presentato in ritardo. La lavoratrice ha vinto la causa, ottenendo il pagamento degli stipendi arretrati e la condanna dell'Ente al pagamento delle spese legali.
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