Un creditore ha avviato un'esecuzione forzata contro un ente pubblico per recuperare delle somme stabilite in sentenza. Contestando l'ordinanza di assegnazione emessa dal giudice dell'esecuzione, il creditore ha sostenuto che la liquidazione delle spese di lite non comprendesse correttamente il contributo unificato e alcune spese future della procedura. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, chiarificando un principio fondamentale: se la condanna precedente ha stabilito una cifra omnicomprensiva per i compensi e le spese vive, il contributo unificato si intende già incluso in tale somma. Inoltre, le spese future o non ancora sostenute e documentate dal creditore non possono essere inserite nell'ordinanza di assegnazione. Il creditore è stato quindi condannato a pagare le spese del giudizio di legittimità.
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