Uno studio legale ha impugnato un'intimazione di pagamento per contributi previdenziali prescritti di 518,75 euro. I giudici di merito hanno accolto la prescrizione ma hanno compensato le spese, costringendo il difensore al ricorso in Cassazione. Dopo l'annullamento con rinvio, la Corte d'Appello ha liquidato gli onorari applicando importi inferiori ai minimi tabellari di legge e omettendo il rimborso forfetario del 15%. Lo studio ha nuovamente adito la Corte di Cassazione per ottenere la corretta liquidazione delle spese di lite. I Supremi Giudici hanno accolto il ricorso e deciso nel merito. La Corte ha condannato l'ente previdenziale e l'agente della riscossione al pagamento dei compensi minimi inderogabili per tutti i gradi di giudizio, oltre a spese forfetarie, accessori e spese del giudizio di legittimità.
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