Un'Azienda notifica il licenziamento a una Lavoratrice inviando la lettera a un indirizzo errato per propria colpa. La comunicazione, spedita una seconda volta, giunge a destinazione oltre il termine di 30 giorni previsto dal contratto collettivo. La Corte di Cassazione stabilisce che questo tipo di licenziamento tardivo non comporta la reintegra nel posto di lavoro. Si tratta, infatti, di una violazione delle regole procedurali che dà diritto al lavoratore solo a una tutela economica (indennità risarcitoria). La reintegra è riservata a vizi più gravi, come l'inesistenza del fatto contestato o la totale assenza di una contestazione disciplinare. La Corte ha quindi annullato la decisione precedente, che aveva concesso la reintegra.
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