La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un'amministratrice condannata per bancarotta fraudolenta distrattiva, documentale e impropria. La difesa contestava una motivazione apparente della Corte d'Appello, sostenendo che quest'ultima avesse recepito acriticamente la sentenza di primo grado. Gli Ermellini hanno invece stabilito che il ricorso era generico e mirava a una rilettura dei fatti, operazione vietata in sede di legittimità. È stata confermata la responsabilità per la distrazione di crediti e per il dissesto causato dal sistematico omesso versamento di tributi, ribadendo la validità della motivazione per relationem se esaustiva.
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