La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato che, dopo aver stipulato un **concordato in appello**, contestava la mancata applicazione di un'attenuante speciale per reati ambientali. La Suprema Corte ha ribadito che l'accordo sulla pena ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. comporta la rinuncia ai motivi di gravame non inclusi nell'accordo stesso. Tale rinuncia ha effetti preclusivi che impediscono di riproporre le medesime questioni, incluse quelle di legittimità costituzionale, in sede di legittimità, salvo il caso di irrogazione di una pena illegale.
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