La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un Agente della Riscossione contro una decisione che aveva annullato una cartella per contributi previdenziali prescritti. Il punto centrale non è la prescrizione, ma la carenza di legittimazione passiva dell'agente riscossione. La Corte ha stabilito che, quando si contesta l'esistenza stessa del debito previdenziale, l'unica parte legittimata a stare in giudizio è l'ente creditore (l'INPS), non l'agente che si occupa solo della riscossione. L'Agente della Riscossione non ha il potere di difendere nel merito un credito altrui. Di conseguenza, il suo ricorso è stato respinto per un vizio procedurale, confermando la vittoria della contribuente.
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