Un lavoratore ha prestato servizio presso un'Azienda Sanitaria pubblica con un contratto di collaborazione coordinata e continuativa. Nella realtà operativa, la prestazione presentava tutti i tratti dell'impiego dipendente: orario fisso, compiti ordinari, vincolo di gerarchia e assenza dei requisiti di autonomia previsti dalla legge. Il lavoratore ha richiesto l'accertamento della natura subordinata del rapporto e il pagamento delle relative differenze di retribuzione. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione di merito, riscontrando un Lavoro subordinato di fatto. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'ente sanitario, stabilendo che la nullità del contratto d'origine non cancella il diritto al trattamento economico previsto dal contratto collettivo di categoria per le mansioni svolte.
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