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Lavaggio Dei Dispositivi Di Protezione Individuale

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Lavaggio dei dispositivi di protezione individuale: ditta perde
Alcuni dipendenti hanno ottenuto decreti ingiuntivi contro l'azienda datrice di lavoro per ottenere il risarcimento del danno derivante dal mancato lavaggio dei dispositivi di protezione individuale (nello specifico, tute ad alta visibilità). L'azienda si è opposta contestando i conteggi delle ore di straordinario usati come parametro risarcitorio. La Corte d'Appello ha confermato la condanna dell'azienda, rilevando che i conteggi basati sulle buste paga erano corretti e persino inferiori al dovuto. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'azienda, poiché questa non ha contestato tutte le autonome motivazioni della sentenza d'appello e ha sollevato contestazioni tardive. L'azienda perde definitivamente la causa e deve pagare le spese processuali.
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Lavaggio dei dispositivi di protezione individuale: l’obbligo
Un operatore della manutenzione ha chiesto il risarcimento dei danni per il mancato lavaggio dei propri indumenti da lavoro (gilet, giubbotto ad alta visibilità, pantaloni invernali e guanti) da parte del datore di lavoro. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'azienda, confermando che tali indumenti costituiscono dispositivi di protezione individuale (D.P.I.). Di conseguenza, sussiste l'obbligo di lavaggio dei dispositivi di protezione individuale a carico del datore di lavoro per garantirne l'efficienza e la tutela della salute del dipendente. L'azienda è stata condannata a risarcire il lavoratore e a pagare le spese di giudizio.
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Lavaggio dei dispositivi di protezione individuale: paga l’ente
Un dipendente comunale, impiegato prima come netturbino e poi come addetto alle pulizie del mercato ittico, ha chiesto il rimborso delle spese per il lavaggio dei dispositivi di protezione individuale (DPI), come tute e guanti. Il datore di lavoro si è opposto, sostenendo che il trasferimento al mercato ittico non richiedesse DPI e che considerare tale periodo costituisse un cambio inammissibile della domanda originaria. La Corte d'Appello ha accolto la richiesta del lavoratore, quantificando il danno in via equitativa. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione, rigettando il ricorso dell'amministrazione. I giudici hanno chiarito che specificare i diversi uffici di assegnazione non muta la sostanza della richiesta, poiché il datore conosce perfettamente le mansioni svolte dal dipendente. Il lavoratore vince definitivamente la causa.
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