Un contribuente ha impugnato l'iscrizione di ipoteca esattoriale eseguita dall'agente della riscossione su un immobile di sua proprietà per oltre 15.000 euro a fronte di un debito originario di circa 7.500 euro. I giudici di primo e secondo grado hanno rigettato i ricorsi del cittadino. In particolare, la Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'appello limitandosi a dichiarare sufficienti le motivazioni di primo grado, senza esaminare le censure difensive. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del contribuente, rilevando il vizio di motivazione apparente: il giudice di secondo grado non può limitarsi a un'adesione acritica alla precedente sentenza, ma deve valutare autonomamente le difese presentate e spiegare l'infondatezza dei motivi di gravame.
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