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Interpretazione Del Contratto Secondo Buona Fede

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Interpretazione del contratto secondo buona fede: vince l’impresa
L'Azienda appaltatrice stipula un contratto con l'Ente Pubblico per il restauro di un castello. Il progetto prevede una pavimentazione con fughe larghe al massimo 8 centimetri. Durante i lavori, la direzione impone fughe di soli 0,8 centimetri. L'Azienda chiede un compenso aggiuntivo, lamentando che tale drastica riduzione trasforma l'opera in una pavimentazione continua, azzerandone la convenienza economica. La Corte d'Appello accoglie la richiesta dell'Azienda. L'Ente Pubblico ricorre in Cassazione, sostenendo che qualsiasi misura inferiore a 8 centimetri rientrasse negli accordi. La Cassazione rigetta il ricorso: l'interpretazione del contratto secondo buona fede impone di garantire la remuneratività del lavoro e di tutelare il ragionevole affidamento dell'appaltatore, vietando modifiche unilaterali che stravolgano l'equilibrio economico del contratto.
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Posto Barca Sostituito: la Buona Fede vince sulle Dimensioni
Una società stipula un contratto di ormeggio a lungo termine. Una clausola permette al gestore della marina di sostituire il posto barca con un altro di 'medesime caratteristiche dimensionali'. Il gestore sposta l'imbarcazione in un posto di uguali dimensioni ma di valore inferiore. La Cassazione stabilisce che l'interpretazione del contratto secondo buona fede impone non solo l'equivalenza dimensionale ma anche quella qualitativa. La sostituzione con un posto barca deteriore, a parità di prezzo, costituisce un inadempimento e dà diritto al risarcimento del danno. Il gestore della marina viene condannato a pagare 12.000 Euro.
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Posto Barca Sostituito: la Buona Fede va oltre il Testo del Contratto
Una società titolare di un contratto di ormeggio quarantennale si vede sostituire il posto barca. Sebbene il nuovo ormeggio rispetti le dimensioni pattuite, è qualitativamente inferiore e più esposto alla risacca, con conseguente perdita di valore. La Corte di Cassazione stabilisce che l'interpretazione del contratto secondo buona fede impone non solo l'equivalenza dimensionale ma anche quella qualitativa. La clausola che permette la variazione non può giustificare un peggioramento della prestazione senza un indennizzo. La società che ha gestito la marina viene quindi condannata a risarcire il danno per aver violato il principio di lealtà contrattuale.
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