Un'azienda contribuente ha impugnato il diniego di autotutela emesso dall'Agenzia delle Entrate, che si era rifiutata di annullare un avviso di accertamento ormai definitivo per mancata impugnazione nei termini. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dell'azienda, confermando che il diniego di autotutela su un atto definitivo può essere contestato solo se sussistono ragioni di rilevante interesse generale alla rimozione dell'atto. Il contribuente non può limitarsi a far valere vizi dell'atto impositivo per tutelare un proprio interesse esclusivo, poiché l'autotutela non è uno strumento di difesa individuale tardivo. Di conseguenza, l'azienda perde la causa e viene condannata al pagamento delle spese processuali.
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