La Corte di Cassazione ha chiarito i limiti dell'impugnazione della persona offesa. Un soggetto, costituitosi parte civile, aveva fatto ricorso contro l'assoluzione di un imputato dal reato di calunnia. La richiesta non mirava a ribaltare l'assoluzione, ma solo a modificare la formula da 'perché il fatto non sussiste' a 'perché il fatto non costituisce reato'. La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, sancendo che non esiste un **interesse ad impugnare della parte civile** per una simile modifica. Questo cambiamento, infatti, non produrrebbe alcun vantaggio pratico in un'eventuale futura causa civile per il risarcimento del danno. L'impugnazione deve perseguire un'utilità concreta, non meramente teorica.
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