La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 11568/2024, ha stabilito che un chiodo endomidollare, utilizzato per una frattura, non può essere equiparato a una "ingessatura" ai fini del riconoscimento dell'indennità giornaliera prevista da una polizza infortuni. La decisione sottolinea l'importanza dell'interpretazione letterale delle clausole contrattuali, che definivano l'ingessatura come un mezzo esterno di immobilizzazione. La Corte ha inoltre confermato la necessità di fornire prova dell'effettivo pagamento per il rimborso delle spese mediche.
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