Il Ministero dell'Istruzione ha revocato l'assunzione e disposto il depennamento da graduatoria ATA di un collaboratore scolastico, contestando la falsità del titolo di studio. In sede penale il lavoratore è stato assolto perché il fatto non sussiste. I giudici di secondo grado hanno accertato la validità del diploma e l'illegittimità della risoluzione contrattuale, concedendo un risarcimento forfettario ma omettendo di ordinare il ripristino dell'assunzione a tempo indeterminato. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del dipendente. I Supremi Giudici hanno chiarito che l'annullamento dell'espulsione comporta l'obbligo di valutare la ricostituzione del rapporto di lavoro. Inoltre, il risarcimento del danno non può essere limitato arbitrariamente a un anno, ma deve coprire l'intera perdita delle retribuzioni maturate, salvo prova di altri guadagni percepiti altrove dal lavoratore.
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