L'Ente Previdenziale ha impugnato la decisione che lo condannava a pagare al Lavoratore l'indennità di mobilità anticipata per l'intero periodo di trentasei mesi. L'Ente sosteneva che il beneficio non potesse superare l'anno di concessione a causa della successiva cancellazione del Lavoratore dalle liste di mobilità. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Ente Previdenziale. I giudici hanno stabilito che il diritto all'indennità di mobilità anticipata matura prima della cancellazione dalle liste, la quale avviene proprio come conseguenza dell'opzione per il pagamento in un'unica soluzione. Pertanto, il Lavoratore ha diritto all'intero importo spettante, comprese le proroghe annuali, senza che la cancellazione dalle liste ne pregiudichi l'erogazione complessiva.
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