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Indennità di maneggio denaro

Definizione

Una somma aggiuntiva alla retribuzione, corrisposta al lavoratore per compensare il rischio e la responsabilità derivanti dalla gestione di somme di denaro.

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Mansioni superiori negate ma indennità confermata: la Cassazione
Un collaboratore amministrativo di un'azienda sanitaria ha richiesto il riconoscimento dello svolgimento di mansioni superiori dirigenziali, avendo svolto funzioni di economo, e il pagamento dell'indennità di maneggio denaro. La Corte d'Appello ha riconosciuto solo l'indennità. La Cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi. La Suprema Corte ha chiarito che l'affidamento di compiti di economo, pur se in deroga a regolamenti interni che prevedevano profili superiori, non fa scattare automaticamente il diritto alle mansioni superiori se le attività svolte rientrano concretamente nella qualifica di appartenenza. Inoltre, ha confermato l'indennità di maneggio denaro poiché prevista dal contratto collettivo sotto la voce di valorizzazione delle responsabilità. Entrambe le parti escono sconfitte e le spese sono compensate.
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Uso aziendale: quando la prassi diventa obbligo
Un'azienda ha interrotto dopo quattro anni il pagamento di un'indennità a un gruppo di dipendenti. La Corte di Cassazione ha confermato che tale comportamento prolungato e generalizzato ha creato un 'uso aziendale', trasformando la prassi in un diritto acquisito per i lavoratori. L'indennità, quindi, non poteva essere unilateralmente revocata e deve essere considerata parte integrante della retribuzione.
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Qualifica superiore: legittima anche senza mansioni
La Corte di Cassazione ha confermato la legittimità dell'attribuzione di una qualifica superiore a un lavoratore, anche in assenza delle mansioni corrispondenti. Questa decisione si basa sul principio del "trattamento di miglior favore", secondo cui un datore di lavoro può derogare alle norme contrattuali a beneficio del dipendente. L'atto, compiuto dall'amministratore delegato, è stato ritenuto valido e non opponibile alla società, respingendo così il ricorso dell'azienda che contestava il pagamento delle differenze retributive.
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