Un dipendente comunale, con funzioni di Comandante della Polizia Municipale, ha svolto incarichi esterni a favore di altre amministrazioni pubbliche senza richiedere la preventiva autorizzazione formale. Il Comune ha chiesto la restituzione dei compensi percepiti. La Corte d'Appello ha parzialmente ridotto la somma dovuta dal lavoratore, escludendo solo le attività di formazione svolte dopo una certa data. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del lavoratore, confermando l'obbligo di restituzione. La decisione ribadisce che lo svolgimento di incarichi non autorizzati comporta l'obbligo di riversare i compensi all'amministrazione di appartenenza, e che i semplici pareri informali del Sindaco non sostituiscono l'autorizzazione formale del Direttore o del Segretario Generale.
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