La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un soggetto condannato per truffa, ricettazione ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni. La difesa sosteneva l'improcedibilità dell'azione penale, affermando che solo il destinatario materiale dell'assegno insoluto potesse sporgere querela. I giudici hanno invece confermato la condanna, stabilendo che il diritto di querela del terzo danneggiato spetta anche a chi subisce un danno indiretto ma concreto. Nel caso specifico, il titolare dell'azienda, il cui nome era stato inserito nella centrale allarmi a causa del protesto dell'assegno, è stato ritenuto pienamente legittimato a presentare la querela. L'imputato perde la causa e viene condannato alle spese processuali e a una sanzione pecuniaria.
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