Durante un controllo stradale, le forze dell'ordine intimavano a un automobilista, che mostrava evidenti segni di alterazione fisica e un forte odore di marijuana nell'abitacolo, di sottoporsi ai test per verificare l'uso di droghe. Il conducente opponeva un netto rifiuto, pur ammettendo verbalmente l'assunzione. La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per il reato di rifiuto di sottoporsi ad accertamenti. I giudici hanno chiarito che l'ammissione spontanea non sostituisce il test clinico e che, in caso di rifiuto immediato, non sussiste l'obbligo per la polizia di avvisare il conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore, poiché l'atto non viene materialmente eseguito. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna alle spese.
Continua »