L'Imputato, dopo aver stretto un accordo sulla pena mediante concordato in appello, ha proposto ricorso in Cassazione lamentando un'errata valutazione sulla misura della sanzione e il mancato riconoscimento del fatto di lieve entità. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che, una volta siglato il concordato in appello, l'accordo non può essere modificato unilateralmente. L'impugnazione dinanzi alla Suprema Corte è ammessa soltanto per vizi sulla formazione della volontà, sul consenso delle parti, su decisioni difformi del giudice o per pene illegali. L'Imputato è stato quindi condannato a pagare le spese processuali e la somma di 3.000 euro alla Cassa delle Ammende.
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