L'Imputato ha stipulato un concordato in appello ottenendo una rideterminata e più mite sanzione penale, dopo aver rinunciato espressamente ai motivi di ricorso sulle attenuanti generiche. Successivamente, L'Imputato ha proposto ricorso in Cassazione per contestare la misura della pena concordata. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che, a seguito di concordato in appello, l'impugnazione in legittimità è consentita solo per vizi sulla formazione della volontà, difetto di consenso del pubblico ministero, difformità della decisione o illegalità della pena. Non è possibile rimettere in discussione i motivi a cui si è rinunciato. L'Imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di quattromila euro alla Cassa delle Ammende.
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