Un creditore avvia un pignoramento verso una debitrice, la quale promuove con successo un giudizio di opposizione all'esecuzione. Sia il Tribunale che la Corte di Appello accolgono le ragioni della debitrice, bloccando l'azione esecutiva. Il creditore decide allora di rivolgersi alla Corte di Cassazione, notificando l'atto a fine novembre a fronte di una sentenza pubblicata il 29 aprile. La Suprema Corte dichiara il ricorso inammissibile per tardività. Nei procedimenti esecutivi e nelle relative opposizioni non si applica la sospensione feriale estiva. Il termine lungo di sei mesi era scaduto a fine ottobre. Il creditore perde definitivamente la causa e deve pagare 7.800 euro di spese legali oltre al raddoppio del contributo unificato.
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