Un cittadino ha avviato una causa per risarcimento danni durata quattordici anni e conclusa con la sua totale soccombenza. L'interessato ha quindi richiesto l'equa riparazione per l'eccessiva durata del procedimento. La Corte d'Appello ha accordato un indennizzo limitato al solo primo grado di giudizio, escludendo i gradi successivi per la sopravvenuta consapevolezza dell'infondatezza della domanda. Entrambe le parti hanno impugnato la decisione dinanzi alla Suprema Corte. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili sia il ricorso del privato, per difetto di specificità dei motivi, sia quello del Ministero, ribadendo che la sospensione feriale dei termini si applica al termine semestrale di decadenza per promuovere il giudizio.
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