Un imputato è stato condannato per rapina aggravata. Ha presentato ricorso contro la sentenza d'appello, contestando l'applicazione della recidiva. Sosteneva che il riconoscimento delle attenuanti generiche, basato sul fatto che si era astenuto dal commettere reati per 14 anni, fosse illogicamente contraddittorio con la recidiva. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha spiegato che il giudizio sulla recidiva valuta l'inclinazione al delitto in base ai fatti passati, mentre le attenuanti generiche riguardano la prognosi futura. L'imputato non aveva un interesse concreto all'esclusione della recidiva, poiché le attenuanti erano state riconosciute prevalenti e la recidiva non aveva influenzato la pena.
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