La vicenda riguarda un imputato condannato per il reato di concorso in truffa contrattuale. La difesa ha proposto ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione, contestando la sussistenza del dolo, la partecipazione a titolo di concorso, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e la misura della sanzione applicata. I giudici di legittimità hanno dichiarato l'inammissibilità del ricorso. Il collegio ha rilevato che i motivi sollevati riproducevano pedissequamente le medesime doglianze già respinte nel giudizio d'appello, senza confrontarsi con la logica della sentenza impugnata. I giudici di merito avevano accertato la rilevanza penale della condotta attraverso artifizi, raggiri e la successiva irreperibilità dei contraenti. L'imputato perde definitivamente la causa penale: la condanna viene confermata con l'onere delle spese del procedimento e il versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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