Due imputati condannati per furto aggravato hanno presentato ricorso per cassazione sostenendo l'assenza della condizione di procedibilità. Secondo la difesa, mancava una valida querela per furto da parte della reale persona offesa, richiamando genericamente alcune dichiarazioni della compagna del derubato. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Gli atti processuali dimostravano che la vittima aveva espresso fin da subito la chiara volontà di punire i responsabili, confermando in dibattimento la proprietà dei beni sottratti. I giudici hanno chiarito che, se la contestazione richiede valutazioni di fatto, chi impugna la sentenza ha il dovere di indicare e produrre atti precisi. La Suprema Corte ha confermato la condanna e ha imposto ai ricorrenti il pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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