L'Imputato ha presentato appello contro una sentenza penale, sostenendo che il termine di 90 giorni concesso al giudice per depositare le motivazioni dovesse beneficiare della sospensione feriale dei termini per 31 giorni nel mese di agosto. Di conseguenza, secondo la tesi difensiva, i 60 giorni per impugnare sarebbero slittati fino a fine dicembre, rendendo tempestivo l'appello depositato a metà mese. La Corte di Cassazione ha rigettato questa ricostruzione, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che la sospensione feriale riguarda solo i termini difensivi delle parti e non quelli assegnati al giudice per depositare il provvedimento. Poiché il termine di deposito scadeva a fine settembre, l'atto delle parti ha iniziato a decorrere integralmente al di fuori del mese di agosto, rendendo l'impugnazione tardiva e condannando il ricorrente a pagare tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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