L'imputato, condannato per reati inerenti alle sostanze stupefacenti, ha concordato una pena ridotta in secondo grado tramite l'istituto del concordato in appello. Successivamente, ha presentato ricorso in Cassazione lamentando la mancata valutazione di possibili cause di proscioglimento da parte dei giudici di merito. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno stabilito che l'accordo sulla pena comporta la rinuncia automatica a far valere questioni non comprese nell'intesa, precludendo ogni ulteriore contestazione nei successivi gradi di giudizio. A causa della palese inammissibilità dell'impugnazione, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di quattromila euro in favore della Cassa delle Ammende.
Continua »