Un individuo, condannato per estorsione e lesioni, ha presentato ricorso in Cassazione. Ha contestato la validità della notifica atto giudiziario a persona offesa, poiché il decreto di citazione per il giudizio d'appello era stato consegnato alla madre, che era anche la vittima del reato. L'imputato ha anche sollevato questioni sulla riqualificazione del reato e sulla mancata riapertura dell'istruttoria dibattimentale. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ribadendo che la notifica a un convivente, anche se persona offesa, non è automaticamente nulla se non si dimostra che l'imputato non ne ha avuto conoscenza effettiva. Le altre doglianze erano mere reiterazioni di questioni già esaminate e rigettate.
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