Tre persone hanno ricevuto una condanna per spaccio di droga tramite patteggiamento. Due di loro hanno presentato ricorso, lamentando una mancata valutazione di una causa di non punibilità. Il terzo, un cittadino straniero, ha contestato l'ordine di `espulsione a pena espiata`, sostenendo che la sua pericolosità sociale non era stata adeguatamente accertata. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi dei primi due per limiti procedurali. Ha invece rigettato il ricorso del terzo, confermando che l'espulsione era giustificata dalla sua attività di spaccio professionale e dalla conseguente pericolosità sociale, adeguatamente motivata.
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