L'Imputato, dopo aver concordato l'applicazione della pena per i reati di furto e possesso di grimaldelli, ha proposto ricorso per cassazione contestando la quantificazione della pena base, ritenuta eccessiva. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che, a seguito delle riforme legislative, il ricorso contro il patteggiamento è limitato a casi tassativi, come l'illegalità della pena o i vizi della volontà, e non può riguardare la motivazione sulla misura della pena concordata. Di conseguenza, l'Imputato è stato condannato anche al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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