Un condannato ha richiesto il riconoscimento del vincolo della continuazione tra più sentenze. La Corte d'Appello ha rigettato l'istanza in quanto meramente reiterativa di una precedente, senza nuovi elementi. La Corte di Cassazione, investita del caso, ha confermato la decisione, dichiarando l'inammissibilità del ricorso in esecuzione. La sentenza ribadisce che non è possibile riproporre una richiesta già decisa in fase esecutiva se non si adducono elementi di fatto o di diritto sostanzialmente nuovi e non semplici rielaborazioni di argomenti già esaminati.
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