La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato che lamentava il mancato avviso ex art. 545-bis c.p.p. da parte del giudice in una sentenza di patteggiamento. La Corte ha chiarito che tale motivo non rientra tra quelli, tassativamente previsti, per cui è possibile impugnare una sentenza di applicazione della pena su richiesta. Inoltre, ha ribadito che la proposta di sanzioni sostitutive è una facoltà discrezionale del giudice, la cui omissione non rende la pena illegale.
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