Un imputato, condannato per rapina aggravata commessa con un compartecipe, ha presentato ricorso in Cassazione. La difesa contestava la mancata concessione delle massime attenuanti generiche e la prevalenza sulla recidiva. La Corte d'Appello aveva già riconosciuto le attenuanti generiche, riducendo la pena, ma non al massimo, motivando che la confessione era avvenuta dopo l'identificazione della vittima e per la presenza di un complice. La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la decisione precedente e ritenendo le motivazioni della Corte d'Appello valide e immuni da vizi. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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