Un individuo ha ricevuto due misure di prevenzione personali, la prima nel 2001 e la seconda nel 2010, entrambe basate sulla stessa indagine penale. Ha contestato la seconda misura invocando il principio del "ne bis in idem", sostenendo di essere stato giudicato due volte per gli stessi fatti. La Corte ha rigettato il ricorso. Ha chiarito che il principio del "Ne bis in idem e misure di prevenzione" si applica, ma con la clausola "rebus sic stantibus". La seconda misura era giustificata da nuovi elementi, come la condanna definitiva e la persistente latitanza del soggetto, che avevano attualizzato e aggravato la sua pericolosità sociale. Non c'è stata violazione perché i fatti non erano identici.
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