Un Lavoratore ha presentato un ricorso contro una sentenza della Corte d'Appello, lamentando la mancata applicazione dell'articolo 129 del codice di procedura penale. La Corte d'Appello aveva emesso la sentenza dopo un accordo sulla pena (ex articolo 599-bis c.p.p.), dove il Lavoratore aveva rinunciato a tutti i motivi di appello tranne quelli relativi alla pena. La Corte di Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità ricorso penale. Ha stabilito che la rinuncia ai motivi di appello, in funzione dell'accordo sulla pena, limita la cognizione del giudice e preclude anche le questioni rilevabili d'ufficio. Pertanto, la Corte d'Appello non doveva motivare sul mancato proscioglimento. Il Lavoratore è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle Ammende.
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