Un committente ha chiesto di ammettere al passivo della liquidazione giudiziale di un'impresa edile i crediti derivanti da una clausola penale per il ritardo, pattuita in due contratti d'appalto per lavori mai completati. Il Tribunale ha respinto la richiesta, rilevando che la penale per il ritardo presuppone un adempimento tardivo e non può applicarsi in caso di inadempimento definitivo. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che la clausola penale per il ritardo smette di funzionare quando l'inadempimento diventa definitivo, poiché non è più possibile calcolare i giorni di ritardo su un'opera mai consegnata. Il committente ha perso la causa ed è stato condannato a pagare le spese legali e una sanzione pecuniaria.
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