Un Ente Appaltante contesta una decisione arbitrale sfavorevole, relativa a un contratto del 2002. La Corte d'Appello respinge il ricorso applicando una legge del 2006, più restrittiva sulle possibilità di impugnazione. La Cassazione ribalta la decisione, stabilendo un principio fondamentale: per l'impugnazione lodo arbitrale, la legge di riferimento non è quella in vigore al momento dell'arbitrato, ma quella vigente quando fu firmato il contratto originale. Poiché la vecchia legge era più permissiva, la Corte d'Appello ha sbagliato a dichiarare inammissibile il ricorso e dovrà riesaminare il caso. Vince quindi l'Ente Appaltante su questo punto di diritto.
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