Una società di scommesse estera, operante in Italia tramite centri affiliati, ha impugnato gli avvisi di accertamento per l'imposta unica sulle scommesse. Sosteneva che gli atti, non tradotti, fossero illegittimi e che il tributo violasse le norme europee. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, stabilendo un principio chiaro: l'imposta unica scommesse senza concessione è sempre dovuta da chiunque raccolga gioco in Italia. La mancata traduzione dell'atto non lo invalida e, in assenza di contabilità attendibile, è legittimo il calcolo dell'imposta basato su dati medi provinciali. La società ha perso la causa e deve pagare quanto richiesto dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
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