La Corte di Cassazione ha affrontato il caso di un'azienda produttrice di film plastici, stabilendo un principio chiave sulla definizione di imballaggio. L'azienda sosteneva che i suoi prodotti, usati solo all'interno del ciclo produttivo, non fossero imballaggi e che il contributo ambientale non fosse dovuto al consorzio nazionale. La Corte ha dato ragione all'azienda, chiarendo che un prodotto costituisce imballaggio solo se destinato a contenere e proteggere beni per la loro circolazione sul mercato. La semplice idoneità funzionale non è sufficiente. Di conseguenza, i materiali usati e consumati esclusivamente all'interno del processo industriale non rientrano in questa categoria, con importanti conseguenze sul pagamento dei contributi ambientali.
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