Un Pubblico Ministero ha impugnato un'ordinanza del GUP che, ravvisando una nullità nella notifica, aveva restituito gli atti per la rinnovazione, sostenendo si trattasse di un atto abnorme. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha chiarito che l'ordine del giudice di restituire gli atti al PM per un'attività di sua competenza, anche se basato su una valutazione errata, costituisce un "regresso consentito" e non un atto abnorme, in quanto espressione di un potere conferito dalla legge al giudice.
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