Un cittadino, condannato in primo grado dopo essere stato dichiarato assente, presentava istanza di restituzione in termini per impugnare la sentenza. La Corte d'appello dichiarava inammissibile la richiesta, ritenendo che il rimedio corretto fosse la rescissione del giudicato e che non fosse possibile riqualificare l'istanza. L'imputato ricorreva in Cassazione lamentando la mancata conversione d'ufficio dell'atto. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, confermando che la restituzione in termini e la rescissione del giudicato sono istituti ontologicamente diversi. Il primo è un rimedio eccezionale per ripristinare un termine scaduto, mentre il secondo è un mezzo di impugnazione straordinario. Di conseguenza, non si applica il principio di conservazione dei mezzi di impugnazione e il giudice non può riqualificare d'ufficio l'istanza errata.
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