L'ente di previdenza pretendeva dal socio e amministratore di una società a responsabilità limitata il versamento della quota variabile dei contributi calcolata sugli utili societari accantonati a riserva. La società non aveva distribuito le somme e non aveva optato per il regime fiscale di trasparenza. La Corte d'Appello ha respinto la richiesta dell'ente, confermando l'assenza del debito. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'ente creditore. I giudici hanno chiarito che i contributi INPS su utili non distribuiti non sono dovuti dal socio lavoratore. La base imponibile include unicamente i guadagni effettivamente percepiti e dichiarati ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, escludendo i profitti aziendali trattenuti a patrimonio.
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