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Gestione Separata

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Provvedimenti

Prescrizione contributi Gestione Separata: la proroga salva l’INPS
Un Libero Professionista, iscritto all'Albo ma non alla cassa di categoria, si opponeva alla richiesta dell'Ente Previdenziale per il pagamento dei contributi del 2009. La Corte d'Appello dichiarava prescritti i contributi, ritenendo che il termine di cinque anni decorresse dalla scadenza ordinaria del 16 giugno 2010. La Cassazione accoglie il ricorso dell'Ente Previdenziale, stabilendo che la prescrizione contributi Gestione Separata decorre dal termine di pagamento effettivamente prorogato dalle norme tributarie (nel caso specifico, il 6 luglio 2010). Di conseguenza, la richiesta di pagamento inviata dall'Ente era tempestiva. La sentenza viene cassata con rinvio.
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Gestione separata INPS: nullo l’obbligo per i redditi minimi
L'INPS ha richiesto a un avvocato il pagamento di contributi previdenziali per l'anno 2010, pretendendo l'iscrizione d'ufficio alla Gestione separata INPS. L'avvocato si è opposto, evidenziando di aver percepito un reddito annuo inferiore a 5.000 euro e di non aver esercitato la professione con il carattere dell'abitualità. La Corte d'Appello ha annullato l'addebito dell'ente previdenziale per mancanza di prove sull'effettivo svolgimento stabile dell'attività. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, dichiarando inammissibile il ricorso dell'INPS. I giudici hanno chiarito che il basso reddito sotto la soglia dei 5.000 euro costituisce un valido indizio per escludere l'abitualità del lavoro autonomo, rendendo illegittima la pretesa contributiva dell'istituto in assenza di prove contrarie.
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Iscrizione gestione separata: partita IVA non basta per l’INPS
L'INPS ha richiesto il pagamento di contributi previdenziali a una professionista per l'anno 2010, sostenendo che l'iscrizione all'albo degli avvocati e il possesso della partita IVA imponessero l'iscrizione gestione separata. La professionista si è opposta, evidenziando che il suo reddito annuo era inferiore a 5.000 euro e l'attività era meramente occasionale. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS, confermando l'annullamento dell'addebito. I giudici hanno chiarito che l'iscrizione all'albo e la partita IVA sono semplici indizi e non fanno scattare alcun automatismo. Spetta all'ente previdenziale dimostrare l'effettivo esercizio abituale dell'attività professionale per pretendere i contributi, mentre un reddito molto basso costituisce un forte indizio di occasionalità. L'INPS è stato condannato anche al pagamento delle spese di giudizio.
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Iscrizione Gestione Separata: obbligo anche sotto i 5.000 euro
L'INPS ha richiesto a un libero professionista il pagamento dei contributi omessi per l'anno 2010. Il professionista riteneva di non dover pagare in quanto il suo reddito annuo era inferiore a 5.000 euro, sostenendo l'occasionalità dell'attività. La Corte d'Appello gli aveva dato ragione. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso dell'INPS, stabilendo che l'Iscrizione Gestione Separata è obbligatoria per chi esercita abitualmente una professione ordinistica. L'abitualità va valutata all'inizio dell'attività (ex ante) tramite indizi come l'apertura della partita IVA o l'iscrizione all'albo, e non solo in base al reddito finale (ex post). Un reddito basso non esclude automaticamente l'obbligo contributivo. La sentenza è stata cassata con rinvio.
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Prescrizione contributi INPS: la Cassazione punisce il ritardo
L'INPS ha richiesto a un libero professionista il pagamento di contributi previdenziali per l'anno 2009 tramite un avviso di addebito notificato nel 2017. Il professionista ha eccepito la prescrizione del credito. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS, confermando che la prescrizione contributi INPS decorre dalla scadenza del termine di pagamento e non dalla presentazione della dichiarazione dei redditi. Inoltre, i giudici hanno chiarito che la mancata compilazione del Quadro RR non costituisce un occultamento doloso del debito se il reddito è stato comunque dichiarato in un'altra sezione del modello fiscale. Di conseguenza, il diritto dell'ente previdenziale si è estinto per decorso del termine quinquennale.
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Prescrizione contributi Gestione Separata: conta la scadenza
Un professionista ha impugnato un avviso di addebito dell'INPS relativo a contributi omessi per l'anno 2004. La Corte d'Appello aveva ritenuto tempestiva la richiesta dell'ente, calcolando la decorrenza della prescrizione dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso del lavoratore autonomo, stabilendo che la Prescrizione contributi Gestione Separata inizia a decorrere dal momento in cui scade il termine per il pagamento del saldo e degli acconti, e non dalla successiva presentazione della dichiarazione dei redditi. Quest'ultima costituisce infatti una mera dichiarazione di scienza e non il presupposto del credito previdenziale. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio.
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Definizione agevolata: stop alla lite tra ingegnere e INPS
Un ingegnere, svolgendo attività libero-professionale in concomitanza con il lavoro dipendente, contestava l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS. Durante il giudizio di Cassazione, il professionista ha richiesto e ottenuto l'accesso alla definizione agevolata del debito previdenziale, pagando l'importo ridotto concordato con l'Agente della Riscossione. La Corte di Cassazione ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere, compensando le spese di lite tra le parti e stabilendo che non è dovuto alcun ulteriore versamento a titolo di contributo unificato.
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Prescrizione contributi Gestione separata: la proroga salva l’INPS
L'Ente Previdenziale ha richiesto a un avvocato il pagamento dei contributi previdenziali per l'anno 2009. La Corte d'appello ha ritenuto il credito prescritto, fissando la decorrenza del termine al 16 giugno 2010. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso dell'Ente, stabilendo che la prescrizione contributi Gestione separata decorre dal termine effettivo di pagamento, comprensivo di eventuali proroghe. Nel caso specifico, un decreto governativo aveva differito la scadenza al 6 luglio 2010 per i contribuenti soggetti agli studi di settore. Di conseguenza, la richiesta di pagamento notificata il 30 giugno 2015 è tempestiva, poiché rientra nel termine quinquennale. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello.
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Prescrizione contributi gestione separata: INPS perde il ricorso
L'Ente Previdenziale ha richiesto a un Libero Professionista il pagamento dei contributi previdenziali per l'anno 2010. Il professionista si è opposto eccependo l'avvenuta prescrizione del credito. L'ente ha sostenuto che l'omessa compilazione del Quadro RR nella dichiarazione dei redditi costituisse un doloso occultamento del debito, idoneo a sospendere il termine. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'ente, confermando che la mancata compilazione del quadro non comporta un automatico occultamento. Pertanto, la prescrizione contributi gestione separata decorre dalla scadenza dei termini di pagamento e, nel caso di specie, il diritto di riscossione si è estinto per il decorso del termine quinquennale. Vince il Libero Professionista, con condanna dell'ente al pagamento delle spese di giudizio.
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Prescrizione contributi previdenziali: INPS perde il recupero
L'ente previdenziale ha richiesto a un professionista il pagamento dei contributi per la gestione separata relativi all'anno 2005. Il lavoratore si è opposto eccependo la prescrizione del credito. L'ente ha sostenuto che la mancata compilazione del Quadro RR nella dichiarazione dei redditi avesse sospeso la prescrizione, configurando un occultamento doloso del debito. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'ente, stabilendo che la prescrizione contributi previdenziali decorre dalla scadenza del pagamento e che l'omessa compilazione del Quadro RR non costituisce un occultamento doloso. Di conseguenza, il professionista ha vinto la causa e i contributi sono stati dichiarati prescritti.
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Prescrizione contributi previdenziali: INPS perde il ricorso
L'INPS ha richiesto a un libero professionista il pagamento dei contributi per la gestione separata relativi all'anno 2010. Il professionista si è opposto, eccependo la prescrizione dei contributi previdenziali poiché erano decorsi più di cinque anni. L'ente previdenziale ha sostenuto che il termine fosse sospeso a causa della mancata compilazione del Quadro RR nella dichiarazione dei redditi, configurando un doloso occultamento del debito. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'INPS. I giudici hanno chiarito che non esiste alcun automatismo tra l'omessa compilazione del quadro fiscale e il dolo del debitore. L'accertamento di tale condotta spetta solo ai giudici di merito. Di conseguenza, l'INPS perde la causa e deve pagare le spese legali.
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Prescrizione dei contributi: la proroga salva il recupero INPS
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'ente previdenziale contro la decisione che dichiarava prescritti i contributi di un professionista per l'anno 2010. Il nodo centrale riguarda la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata. La Cassazione ha stabilito che il termine di prescrizione quinquennale non decorre dalla scadenza ordinaria, ma dal termine differito stabilito da un decreto governativo (D.P.C.M. del 12 maggio 2011), che aveva spostato la scadenza dei pagamenti al 6 luglio 2011. Di conseguenza, la richiesta di pagamento notificata dall'ente il 4 luglio 2016 è tempestiva, poiché avvenuta prima del compimento dei cinque anni dal nuovo termine. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello per un nuovo esame.
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Prescrizione contributi Gestione Separata: INPS vince sulle date
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Ente Previdenziale contro la decisione che dichiarava prescritti i contributi di una professionista per l'anno 2010. La controversia ruota attorno alla corretta individuazione del termine iniziale della prescrizione contributi Gestione Separata. Mentre i giudici di merito avevano calcolato la prescrizione quinquennale a partire dalla scadenza ordinaria di giugno, la Cassazione ha stabilito che bisogna considerare lo slittamento dei termini di pagamento introdotto dal D.P.C.M. del 12 maggio 2011, che aveva differito il versamento al 6 luglio 2011. Di conseguenza, la richiesta di pagamento inviata dall'Ente il 1° luglio 2016 è tempestiva poiché avvenuta prima del compimento dei cinque anni. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'Appello.
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Riqualificazione del rapporto di lavoro: da autonomi a co.co.co.
L'Azienda ha impugnato un decreto ingiuntivo dell'INPS che richiedeva oltre 68.000 euro per contributi omessi alla Gestione Separata tra il 2009 e il 2013. L'ente previdenziale aveva operato la riqualificazione del rapporto di lavoro da contratti d'opera autonomi a collaborazioni coordinate e continuative (co.co.co. occasionali). La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Azienda, confermando la decisione dei giudici di merito. La Suprema Corte ha stabilito che la presenza di elementi quali il coordinamento del committente, l'inserimento funzionale nell'organizzazione aziendale e la mancanza di reale autonomia dei lavoratori giustifica pienamente la riqualificazione dei contratti, con il conseguente obbligo di versare i contributi previdenziali richiesti dall'INPS.
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Iscrizione alla Gestione separata: contributi sì, sanzioni no
Un avvocato impugna la decisione che conferma la sua iscrizione d'ufficio alla Gestione separata INPS per l'anno 2009. Il professionista, non avendo raggiunto le soglie di reddito per l'iscrizione obbligatoria alla Cassa Forense, versava solo il contributo integrativo. La Corte di Cassazione conferma che l'iscrizione alla Gestione separata è obbligatoria per garantire la tutela previdenziale universale. Tuttavia, accogliendo parzialmente il ricorso del professionista, la Corte stabilisce che non sono dovute le sanzioni civili per il periodo precedente al 2011. Questo esonero deriva da una recente pronuncia della Corte Costituzionale che ha dichiarato illegittima la norma nella parte in cui non escludeva tali sanzioni per gli avvocati sotto soglia di reddito. Il ricorrente vince parzialmente, ottenendo l'annullamento delle sanzioni civili.
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Iscrizione alla Gestione Separata: la Cassazione frena l’INPS
Un libero professionista ha contestato l'iscrizione alla Gestione Separata disposta d'ufficio dall'INPS per il recupero di contributi previdenziali non versati su redditi da lavoro autonomo. La Corte d'appello aveva ritenuto legittima la pretesa dell'ente previdenziale, ignorando tuttavia l'eccezione di prescrizione del credito sollevata dal lavoratore. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del professionista, rilevando il vizio di omessa pronuncia da parte dei giudici di secondo grado. Di conseguenza, la Suprema Corte ha annullato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d'appello affinché si esprima specificamente sulla prescrizione del debito contributivo richiesto dall'ente.
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Prescrizione contributi Gestione separata: l’INPS vince la causa
L'INPS ha richiesto a un professionista il pagamento dei contributi previdenziali per l'anno 2009, iscrivendolo d'ufficio alla Gestione separata. La Corte d'appello ha ritenuto il credito prescritto, calcolando il termine dal 16 giugno 2010. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso dell'ente previdenziale. I giudici hanno stabilito che la prescrizione contributi Gestione separata decorre dalla scadenza effettiva del pagamento, modificata al 6 luglio 2010 da un decreto ministeriale per i soggetti sottoposti agli studi di settore. Di conseguenza, l'atto interruttivo dell'INPS del 30 giugno 2015 è tempestivo, poiché intervenuto entro i cinque anni previsti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio.
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Iscrizione alla Gestione Separata: l’Inps perde sui redditi minimi
L'Ente Previdenziale ha richiesto a un libero professionista il pagamento dei contributi previdenziali per l'anno 2010, disponendo d'ufficio l'iscrizione alla Gestione Separata. Il professionista, pur iscritto all'albo e titolare di partita IVA, aveva percepito un reddito annuo inferiore a cinquemila euro. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'ente pubblico, confermando che l'iscrizione alla Gestione Separata per i professionisti iscritti all'albo richiede la prova dell'effettiva abitualità dell'attività. Tale prova spetta all'ente previdenziale e non può essere presunta dalla mera iscrizione all'albo o dal possesso della partita IVA. Di conseguenza, l'ente previdenziale perde la causa e deve rifondere le spese di giudizio.
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Prescrizione dei contributi: l’INPS perde contro l’avvocato
L'INPS ha iscritto d'ufficio un avvocato alla Gestione separata per recuperare i contributi previdenziali del 2010. Il professionista ha eccepito la prescrizione del credito. L'ente previdenziale ha sostenuto che la mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi costituisse un occultamento doloso del debito, idoneo a sospendere i termini di prescrizione. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dell'INPS, confermando che l'omessa compilazione del quadro RR non equivale automaticamente a un comportamento doloso. Per sospendere la prescrizione serve la prova di un'intenzionalità specifica di nascondere il debito, escludendo così l'applicazione della sospensione. Di conseguenza, è stata confermata la prescrizione dei contributi previdenziali richiesti dall'ente.
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Prescrizione contributi previdenziali: INPS vince in Cassazione
L'Ente Previdenziale ha iscritto d'ufficio alla Gestione Separata un avvocato per recuperare i contributi del 2009. La Corte d'Appello ha dichiarato prescritto il credito, ritenendo inapplicabile la proroga dei termini di versamento prevista dal D.P.C.M. 10 giugno 2010, poiché il professionista aderiva al regime dei contribuenti minimi ed era escluso dagli studi di settore. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso dell'ente. I giudici hanno chiarito che la proroga dei termini di pagamento si applica a tutti i contribuenti che esercitano un'attività per la quale sono stati elaborati gli studi di settore, a prescindere dal loro regime fiscale concreto. Di conseguenza, la prescrizione contributi previdenziali non era maturata al momento della notifica dell'atto interruttivo. La sentenza è stata cassata con rinvio.
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