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Gestione Separata

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Provvedimenti

Contributi Gestione Separata: doppia attività, doppio versamento
Un professionista ha contestato un avviso di addebito dell'INPS relativo all'anno 2009 per il pagamento dei Contributi Gestione Separata. La Corte d'Appello aveva dato ragione al lavoratore, ritenendo che l'INPS non avesse spiegato perché richiedesse un doppio versamento, dato che il professionista era già iscritto e aveva pagato i contributi per un'altra collaborazione. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso dell'INPS. I giudici hanno stabilito che lo svolgimento di due diverse attività autonome nello stesso periodo richiede il versamento di due distinte quote contributive, anche se destinate alla stessa gestione previdenziale. La sentenza impugnata è stata quindi annullata con rinvio alla Corte d'Appello.
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Gestione Separata INPS: contributi dovuti ma sanzioni cancellate
Un avvocato libero professionista, non iscritto alla Cassa Forense per mancato raggiungimento delle soglie di reddito, veniva iscritto d'ufficio alla Gestione Separata INPS per gli anni 2009 e 2010. Mentre i contributi del 2010 venivano dichiarati prescritti, l'ente previdenziale pretendeva il pagamento dei contributi del 2009 e delle relative sanzioni civili. Il professionista ricorreva in Cassazione contestando unicamente l'addebito delle sanzioni. La Suprema Corte ha accolto il ricorso applicando la sentenza della Corte Costituzionale n. 104/2022. I giudici hanno stabilito che, per i periodi precedenti all'entrata in vigore della norma di interpretazione autentica del 2011, l'affidamento del professionista va tutelato. Di conseguenza, pur restando fermo l'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata INPS, il lavoratore è totalmente esonerato dal pagamento delle sanzioni civili per l'anno 2009.
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Prescrizione dei contributi previdenziali: stop alle pretese INPS
Un ingegnere riceveva dall'INPS un avviso di addebito per contributi omessi alla Gestione Separata per l'anno 2010. La Corte d'Appello riteneva dovuti i contributi poiché il professionista aveva versato alla propria cassa solo il contributo integrativo. Tuttavia, i giudici d'appello omettevano di pronunciarsi sull'eccezione di prescrizione sollevata dal professionista. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'ingegnere, sancendo che l'omesso esame di tale eccezione costituisce un vizio di nullità della sentenza. Di conseguenza, la Suprema Corte ha cassato la decisione e rinviato la causa alla Corte d'Appello per valutare se fosse effettivamente maturata la prescrizione dei contributi previdenziali, dato che il primo atto interruttivo dell'INPS era giunto oltre il termine di cinque anni.
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Prescrizione contributi previdenziali: l’omissione non è dolo
Un professionista ha impugnato un avviso di addebito dell'INPS per contributi omessi relativi alla Gestione Separata. La Corte d'appello aveva ritenuto non operante la prescrizione contributi previdenziali, ritenendo che la mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi costituisse un occultamento doloso del debito, sospendendo così i termini. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del lavoratore autonomo, stabilendo che non esiste alcun automatismo tra la mancata compilazione del quadro RR e l'intenzione di nascondere il debito. Il giudice di merito deve accertare in concreto la reale volontà di occultamento del contribuente, senza basarsi su semplici congetture. La sentenza è stata cassata con rinvio.
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Prescrizione contributi previdenziali: l’omissione non è dolo
Un professionista ha impugnato la richiesta di pagamento dell'ente previdenziale per contributi omessi relativi all'anno 2011, eccependo l'avvenuta prescrizione. La Corte d'Appello aveva respinto l'eccezione, ritenendo che la mancata compilazione del quadro RR costituisse un doloso occultamento del debito idoneo a sospendere i termini. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso del lavoratore autonomo. I giudici hanno stabilito che la prescrizione contributi previdenziali decorre dalla scadenza del termine di pagamento e che l'omessa compilazione del quadro RR non comporta alcun automatismo di occultamento doloso. Di conseguenza, la richiesta di pagamento, giunta oltre i cinque anni, è tardiva e il debito è estinto.
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Prescrizione contributi INPS: la proroga che salva l’ente
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS contro la decisione che dichiarava prescritti i contributi previdenziali dovuti da un libero professionista per l'anno 2008. La Corte ha stabilito che la prescrizione contributi INPS per gli iscritti alla Gestione Separata inizia a decorrere solo dalla scadenza del termine di pagamento, comprensivo di eventuali proroghe o differimenti disposti per legge o tramite decreti governativi (D.P.C.M.). Nel caso di specie, il termine era stato differito al 6 luglio 2009 per i contribuenti soggetti agli studi di settore. Questo rinvio si applica oggettivamente a tutti i professionisti che svolgono un'attività per la quale sono previsti tali studi, indipendentemente dalla loro concreta situazione fiscale. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d'Appello.
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Principio di automaticità delle prestazioni: no ai co.co.co.
Un collaboratore a progetto ha chiesto all'INPS l'indennità di disoccupazione DIS-COLL. L'INPS ha rifiutato la domanda perché il committente non aveva versato i contributi previdenziali. I giudici di merito hanno accolto la richiesta del lavoratore, ritenendo applicabile il principio di automaticità delle prestazioni. L'INPS ha fatto ricorso in Cassazione. La Suprema Corte ha accolto il ricorso dell'INPS, stabilendo che il principio di automaticità delle prestazioni non si applica ai collaboratori iscritti alla Gestione separata. Per questi lavoratori, l'obbligo contributivo fa capo a loro stessi, anche se il committente si occupa materialmente del versamento. Di conseguenza, senza contributi effettivamente accreditati, non si ha diritto alla disoccupazione. La sentenza è stata cassata con rinvio.
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Iscrizione alla Gestione Separata: INPS perde contro l’avvocato
L'INPS ha richiesto a un avvocato l'iscrizione alla Gestione Separata per l'attività professionale svolta, nonostante i redditi fossero inferiori alle soglie minime previste per l'iscrizione alla Cassa Forense. La Corte d'Appello ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'ente previdenziale poiché non aveva contestato tutte le ragioni della decisione di primo grado. La Corte di Cassazione ha confermato questa pronuncia, dichiarando inammissibile il ricorso dell'INPS. I giudici hanno ribadito che, se una sentenza si fonda su più ragioni autonome, il ricorrente deve contestarle tutte efficacemente, pena l'inammissibilità dell'intero gravame. Di conseguenza, l'avvocato non è tenuto a versare i contributi richiesti dall'ente previdenziale.
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Gestione separata INPS: l’errore dell’ente salva l’avvocato
L'Istituto Previdenziale ha richiesto a un avvocato l'iscrizione alla Gestione separata INPS per l'attività professionale svolta, nonostante il professionista avesse un reddito inferiore alle soglie minime per l'iscrizione obbligatoria alla Cassa Forense. La Corte d'Appello ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'ente previdenziale poiché non ha contestato tutte le autonome motivazioni della sentenza di primo grado. La Corte di Cassazione ha confermato l'inammissibilità del ricorso dell'ente pubblico. Quando una sentenza si fonda su diverse ragioni autonome, l'impugnazione deve contestarle tutte efficacemente, altrimenti il ricorso decade. L'ente previdenziale perde la causa ed è condannato al pagamento del doppio del contributo unificato.
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Iscrizione alla Gestione separata: INPS perde sui redditi minimi
L'Ente Previdenziale ha richiesto il pagamento di contributi a un Professionista, iscritto all'albo degli avvocati ma non alla cassa di categoria, ritenendo obbligatoria l'Iscrizione alla Gestione separata per gli anni in cui ha esercitato la professione. Il Professionista si è opposto evidenziando un reddito annuo inferiore a 5.000 euro e il carattere occasionale dell'attività. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Ente Previdenziale, confermando che spetta all'ente dimostrare l'abitualità dell'attività professionale. Poiché tale accertamento spetta ai giudici di merito, la Cassazione non può riesaminarlo. L'Ente Previdenziale perde la causa e deve pagare le spese processuali.
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Gestione separata INPS: esente il professionista a basso reddito
L'Istituto Previdenziale ha richiesto a una professionista, iscritta all'albo degli avvocati ma non alla relativa cassa di previdenza, il pagamento dei contributi alla Gestione separata INPS per l'anno 2011. La professionista aveva percepito un reddito inferiore a cinquemila euro. La Corte d'appello ha annullato la pretesa dell'ente pubblico, rilevando che l'attività era occasionale e che l'ente non aveva dimostrato l'abitualità del lavoro. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'ente previdenziale. I giudici hanno stabilito che stabilire se un'attività sia abituale o occasionale è una valutazione di fatto riservata ai giudici di merito. Di conseguenza, la professionista non deve pagare alcun contributo e l'ente previdenziale è stato condannato a pagare le spese di giudizio.
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Prescrizione contributi previdenziali: l’INPS perde contro la lavoratrice
L'INPS ha richiesto a una lavoratrice autonoma il pagamento dei contributi previdenziali dovuti alla gestione separata per gli anni 2010 e 2011. La contribuente ha eccepito l'avvenuta prescrizione dei crediti. L'INPS ha sostenuto che il termine di prescrizione fosse rimasto sospeso a causa del doloso occultamento del debito da parte della lavoratrice, la quale non aveva compilato il quadro RR della dichiarazione dei redditi. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS, confermando che la mancata compilazione della dichiarazione non equivale a un doloso occultamento del debito e non impedisce all'ente previdenziale di effettuare i normali controlli incrociati con l'Agenzia delle Entrate. Pertanto, si applica la ordinaria prescrizione contributi previdenziali a partire dalla scadenza originaria del pagamento.
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Gestione separata INPS: partita IVA aperta ma nessun contributo dovuto
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'ente previdenziale contro la decisione che escludeva l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS per un lavoratore autonomo. L'ente pretendeva il pagamento dei contributi sul presupposto che l'apertura della partita IVA e l'iscrizione all'albo dimostrassero l'abitualità dell'attività. I giudici di merito hanno invece accertato l'occasionalità del lavoro, desunta da un reddito inferiore alla soglia legale di cinquemila euro. La Cassazione ha stabilito che l'ente previdenziale non può contestare in sede di legittimità gli accertamenti di fatto compiuti dal giudice d'appello, confermando la vittoria del professionista.
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Prescrizione contributi previdenziali: la proroga salva l’INPS
L'INPS ha richiesto a un libero professionista il pagamento dei contributi per l'anno 2009. La Corte d'Appello ha ritenuto prescritto il credito, calcolando il termine di cinque anni dal 16 giugno 2010. La Cassazione ha invece accolto il ricorso dell'ente previdenziale, stabilendo che la prescrizione contributi previdenziali decorre dalla scadenza effettiva del pagamento. Nel caso specifico, un decreto ministeriale aveva prorogato il termine di versamento al 6 luglio 2010. Di conseguenza, la richiesta di pagamento notificata dall'INPS il 1° luglio 2015 è tempestiva, poiché rientra perfettamente nel termine quinquennale. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio.
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Iscrizione gestione separata INPS: la stretta sui professionisti
Un ingegnere, svolgendo attività libero-professionale in concomitanza con un lavoro dipendente, contestava l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS. Essendo iscritto all'albo, egli versava alla cassa professionale solo il contributo integrativo di solidarietà, ritenendo ciò sufficiente ad escludere ulteriori obblighi. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del professionista, confermando che l'iscrizione gestione separata INPS è obbligatoria per tutti i redditi da lavoro autonomo che non siano soggetti a un contributo soggettivo mirato a creare una pensione specifica. Il semplice versamento del contributo integrativo non esonera dall'obbligo previdenziale verso l'INPS.
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Gestione Separata INPS: niente contributi con reddito minimo
L'Ente Previdenziale ha richiesto a un avvocato il pagamento dei contributi alla Gestione Separata INPS per l'anno 2010. Il professionista si è opposto evidenziando che in quell'anno aveva percepito un reddito irrisorio, pari a soli 628 euro, indice di un'attività del tutto occasionale. La Corte d'Appello ha dato ragione al professionista, rilevando che l'ente non ha dimostrato l'abitualità del lavoro. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'ente previdenziale. I giudici hanno stabilito che spetta all'ente previdenziale dimostrare l'abitualità dell'attività professionale per pretendere i contributi. Inoltre, l'apertura della partita IVA o l'iscrizione all'albo non costituiscono una prova automatica di abitualità, ma sono semplici indizi che il giudice di merito deve valutare caso per caso.
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Prescrizione contributi previdenziali: il rinvio salva l’INPS
L'INPS ha richiesto a un avvocato, iscritto all'Albo ma non alla Cassa Forense, il pagamento dei contributi alla Gestione Separata per l'anno 2009. La Corte d'Appello ha dichiarato prescritto il credito, ritenendo superato il termine di cinque anni. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso dell'INPS, stabilendo che la prescrizione contributi previdenziali decorre dalla scadenza effettiva del pagamento. Nel caso specifico, il termine originario del 6 giugno 2010 era stato legalmente differito al 6 luglio 2010 da un decreto ministeriale. Di conseguenza, anche l'inizio della prescrizione è slittato, rendendo tempestiva la richiesta dell'ente previdenziale. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio.
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Prescrizione dei contributi previdenziali: l’omissione non è dolo
L'INPS ha richiesto il pagamento dei contributi previdenziali a un avvocato non iscritto alla Cassa forense per l'anno 2011. Il professionista ha eccepito la prescrizione dei contributi previdenziali. L'ente previdenziale ha sostenuto che la mancata compilazione del "Quadro RR" nella dichiarazione dei redditi costituisse un occultamento doloso del debito, idoneo a sospendere il termine di prescrizione. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'INPS, confermando la decisione della Corte d'Appello. I giudici hanno chiarito che l'omessa compilazione del quadro fiscale non equivale automaticamente a un comportamento doloso, specialmente se il contribuente ha regolarmente dichiarato il proprio reddito complessivo e l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata non era ancora pacifico all'epoca dei fatti. Di conseguenza, il credito dell'INPS è stato dichiarato prescritto.
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Iscrizione Gestione Separata: partita IVA non basta per l’INPS
L'INPS ha richiesto a un avvocato il pagamento dei contributi previdenziali per l'anno 2009, ritenendo obbligatoria l'iscrizione Gestione Separata. Il professionista si è opposto evidenziando che il suo reddito annuo era inferiore a 5.000 euro (pari a circa 1.744 euro) e che l'attività era solo occasionale. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS, confermando che spetta all'istituto previdenziale dimostrare l'abitualità dell'attività professionale. L'apertura della partita IVA o l'iscrizione all'albo non costituiscono una prova automatica di abitualità, ma sono semplici indizi che il giudice di merito deve valutare. Di conseguenza, l'avvocato non è tenuto al pagamento dei contributi richiesti.
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Iscrizione alla Gestione separata: INPS perde contro l’avvocato
L'INPS ha richiesto il pagamento dei contributi previdenziali a un professionista iscritto all'Albo degli Avvocati ma non alla Cassa Forense, il quale aveva percepito un reddito annuo inferiore a 5.000 euro. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'ente previdenziale, confermando che l'iscrizione alla Gestione separata richiede la prova dell'esercizio abituale dell'attività professionale. Poiché l'ente previdenziale non ha dimostrato tale abitualità, e in presenza di un reddito sotto la soglia minima, l'obbligo contributivo non sussiste. Il professionista ottiene così l'annullamento dell'addebito e l'INPS viene condannato al pagamento delle spese processuali.
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