La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un cittadino condannato per il reato di gestione di rifiuti non autorizzata. L'imputato aveva depositato sassi e coppi su un terreno vincolato, sostenendo si trattasse di un deposito temporaneo di materiali riutilizzabili. Tuttavia, i giudici hanno accertato che parte dei materiali edili era ormai inutilizzabile e destinata all'abbandono, configurando così una condotta di smaltimento illecito. La Suprema Corte ha chiarito che la manifesta infondatezza del ricorso ne determina l'inammissibilità, precludendo la possibilità di far valere la prescrizione del reato maturata successivamente. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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