Un imputato, condannato in primo grado per rapina aggravata, aveva ottenuto una riduzione della pena in secondo grado avvalendosi del concordato in appello. Successivamente, la difesa ha presentato ricorso in Cassazione contestando i criteri di determinazione della sanzione. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno ribadito che non è consentito impugnare una sentenza emessa a seguito di un accordo tra le parti per lamentare vizi sulla quantificazione della pena, a meno che la sanzione non sia palesemente illegale. Questo divieto deriva dalla natura consensuale dell'istituto e dalla sua funzione di snellimento dei processi. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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