Un proprietario ha citato in giudizio la società costruttrice confinante per la violazione delle distanze legali tra edifici, lamentando che il nuovo fabbricato sorgeva a meno di dieci metri dalla sua parete finestrata. La società si difendeva sostenendo che i terreni si trovavano a quote diverse (dislivello) e che le pareti non erano direttamente fronteggianti. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della società, confermando che l'obbligo di rispettare la distanza minima di dieci metri tra pareti finestrate è assoluto e inderogabile. Tale limite si applica anche in presenza di dislivelli tra i fondi o se le pareti non si fronteggiano perfettamente. Inoltre, la Corte ha confermato il risarcimento del danno, qualificato come danno presunto, liquidato in via equitativa per la temporanea perdita di valore della proprietà del vicino.
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