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Fondi finitimi

Definizione

Terreni o proprietà confinanti o molto vicini tra loro.

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Distanze legali tra edifici: il dislivello non cancella l’abuso
Un proprietario ha citato in giudizio la società costruttrice confinante per la violazione delle distanze legali tra edifici, lamentando che il nuovo fabbricato sorgeva a meno di dieci metri dalla sua parete finestrata. La società si difendeva sostenendo che i terreni si trovavano a quote diverse (dislivello) e che le pareti non erano direttamente fronteggianti. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della società, confermando che l'obbligo di rispettare la distanza minima di dieci metri tra pareti finestrate è assoluto e inderogabile. Tale limite si applica anche in presenza di dislivelli tra i fondi o se le pareti non si fronteggiano perfettamente. Inoltre, la Corte ha confermato il risarcimento del danno, qualificato come danno presunto, liquidato in via equitativa per la temporanea perdita di valore della proprietà del vicino.
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Distanze legali tra costruzioni: il solaio interrato che sporge
Una società confinante ha contestato la realizzazione di un solaio di copertura di un piano interrato da parte del proprietario vicino, ritenendo violata la normativa sulle distanze legali tra costruzioni. La Corte d'Appello aveva escluso che l'opera fosse una vera costruzione poiché sporgeva di soli 15 centimetri dal muro di confine. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso della società confinante. I giudici hanno chiarito che rientra nella nozione di costruzione qualsiasi opera non completamente interrata che presenti requisiti di solidità e stabilità. Di conseguenza, anche un manufatto parzialmente interrato deve rispettare le distanze minime dal confine. La sentenza d'appello è stata quindi cassata con rinvio per una nuova valutazione del caso.
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Sopraelevazione in aderenza: legittima anche se supera il tetto
I proprietari di un immobile lamentavano i danni e la violazione delle distanze legali causati dai lavori di ristrutturazione e innalzamento eseguiti dall'impresa edile confinante. La Corte d'Appello ordinava l'arretramento dell'intero edificio a tre metri dal confine, ritenendo che l'innalzamento del tetto costituisse una nuova costruzione non più in aderenza. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'impresa edile, stabilendo che la sopraelevazione in aderenza sulla verticale del fabbricato preesistente è pienamente legittima, anche se supera in altezza l'edificio vicino. Il rispetto della distanza minima di tre metri si applica solo se i regolamenti locali vietano espressamente l'aderenza o se sussistono specifiche preclusioni statiche o di veduta. La sentenza d'appello è stata quindi cassata con rinvio.
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