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Fideiussione per obbligazione futura

Definizione

È un contratto con cui una persona (fideiussore) garantisce il pagamento di un debito non ancora esistente, ma che potrebbe sorgere in futuro a carico di un altro soggetto.

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Fideiussione per obbligazione futura: quando il garante paga
Alcuni garanti di una società fallita si oppongono al pagamento richiesto da una banca, invocando la liberazione dalla garanzia. Sostengono che la banca abbia concesso nuovo credito alla società pur conoscendone il dissesto finanziario, senza chiedere la loro autorizzazione. La Corte di Cassazione rigetta il ricorso. Per il garante che è anche legale rappresentante della società, la richiesta di credito implica già l'autorizzazione. Per gli altri garanti, la Corte ribadisce che spetta a loro dimostrare che la banca conoscesse il peggioramento economico del debitore e abbia agito senza consenso. In mancanza di tale prova, la fideiussione per obbligazione futura rimane pienamente valida ed efficace, obbligando i garanti al pagamento.
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Fideiussione Futura: Amministratore-Garante non può opporsi alla Banca
La Corte di Cassazione ha esaminato il caso di una società e dei suoi amministratori, che erano anche garanti personali, i quali contestavano la validità di un'apertura di credito e delle relative garanzie. In particolare, sostenevano la nullità della fideiussione per obbligazione futura, poiché la banca aveva continuato a erogare credito nonostante il peggioramento delle condizioni economiche della società, senza la loro autorizzazione. La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, stabilendo un principio chiave: l'obbligo della banca di chiedere l'autorizzazione al garante non sussiste quando il garante è anche l'amministratore della società debitrice. In tale veste, egli è già a conoscenza della situazione e la sua richiesta di credito implica una tacita autorizzazione alla garanzia.
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Garanzia senza importo: il Committente paga il Fornitore
Un committente garantisce con assegni il pagamento di una fornitura di materiali destinati al suo capannone, ma poi contesta il debito. Il fornitore interviene nella causa e chiede il pagamento diretto. Il committente si difende sostenendo la nullità della garanzia, in quanto assimilabile a una fideiussione per obbligazione futura priva dell'indicazione dell'importo massimo. La Corte di Cassazione respinge questa tesi. La Corte chiarisce che l'obbligo di indicare un importo massimo vale solo per la vera e propria fideiussione per obbligazione futura, non quando la garanzia riguarda un'obbligazione specifica, già sorta e di importo determinato, come in questo caso. Il committente viene quindi condannato a pagare.
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